Circolare 22
giugno 1967 n.1643-Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'A.N.C. e per
i contratti, Div. 32° Clausole da inserire nelle lettere d'invito e nei contratti per
l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di
lavoro(4)
Con successiva
circolare 21 febbraio 1962, n.1229 (§573). fu poi disposto che la clausola di cui al
punto 1) della circolare predetta venisse opportunamente integrata evidenziando la
obbligatorietà dell'osservanza delle clausole patrizie nazionali e provinciali sulle
Casse Edili ed Enti scuola:
Come è stato
peraltro osservato, la imperfetta formulazione delle clausole predette consentirebbe a
talune imprese esecutrici, di qualificazione categoriale diversa da quella industriale, di
derogare dalla disciplina prevista dai contratti collettivi per il settore industriale,
disattendendo, così, le finalità espressamente perseguite dalla citata circolare n. 6064
(§568).
Pertanto, al fine
di assicurare pienamente, oltre ad un equo ed uniforme trattamento ai lavoratori impiegati
nella esecuzione delle opere di competenza, la parità concorrenziale delle imprese
aspiranti agli appalti, si dispone che, a decorrere dalla ricezione della presente
circolare, le clausole indicate nella citata circolare n. 6061 (§568), da inserirsi nelle
lettere d'invito e nei relativi contratti, vengono modificate come segue:
1. <<Nell'esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti.
L'impresa si
obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con i soci .
I suddetti obblighi vincolano
l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse o
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale>>.
2. <<L'impresa è responsabile
in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza della norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e
ciò senza pregiudizio degli altri diritti stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso,
considerati le commesse date dall'impresa alle altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti
idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate>>.
3. <<In caso inottemperanza
agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà
all'impresa e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando la somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.
Il pagamento
all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui spora, l'impresa non può porre eccezioni
alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni>>.
A maggiore
chiarimento del nuovo testo della clausole in questione si precisa quanto segue:
1. In clausola di cui al punto1) della circolare.
6064 del 7 novembre 1951 (§568), è stata anzitutto modificata con la soppressione della
enunciazione del motivo per il quale l'Amministrazione fa obbligo all'impresa appaltatrice
di applicare i contratti collettivi.
Tale
motivazione, oltre a essere superflua, risultava poi incompleta e considerati più ampi ed
articolati motivi enunciati nella circolare medesima.
D'altra parte,
l'obbligo da parte delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, di osservare in genere i
contratti collettivi, deriva ora direttamente dagli art. 17 e 19 del capitolo generale
approvato con D.P.R. 10 luglio 1962, n.1063.
2. La formulazione della clausola predetta è
stata, inoltre vincolata affinché resti stabilito, fuori di ogni dubbio che:
a) I contratti collettivi alla cui osservanza
l'impresa si obbliga sono il contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori costituenti oggetto
dell'appalto.
Su tali
contratti ed accordi, l'Amministrazione si basa, infatti per la formazione dei prezzi
d'appalto.
Al riguardo si
precisa che attualmente, la disciplina collettiva alla quale le imprese appaltatrici sono
tenute è quella costituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1996,
in vigore dal 1° dicembre 1996 e dagli accordi locali integrativi della stesso.
b) L'impresa si obbliga ad appiccare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto
nazionale e negli accordi locali anzidetti.
La dizione è di
tale ampiezza e chiarezza da non consentire alcuna esclusione; tutte le norme
contrattuali, ancorché non siano strettamente attinenti
al trattamento economico e normativo dei lavoratori, debbano essere applicate
dall'impresa.
La funzione
della clausola, infatti, non è soltanto quella di assicurare alla manodopera impiegata
nella esecuzione di opere pubbliche le condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi di lavoro, ma anche quella di garantire che nessuna discriminazione
concorrenziale si crei fra impresa ed impresa sul piano degli derivante dall'applicazione
di tali contratti.
Nella clausola
si è pertanto, ritenuto superfluo confermare l'espresso riferimento agli obblighi di
contribuzione ed accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola di cui alla
citata circolare n. 1229 del 211 febbraio 1962 (§578), come pure non si è ritenuto necessario evidenziare l'obbligatorietà degli adempimenti
relativi al nuovo istituto dell'anzianità di mestiere, previsto dall'articolo 38 del
citato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1966.
Tale espresso
riferimento e tale evidenziare potevano essere, invero, opportuni nella precedente
formulazione della clausola, perché non sorgessero dubbi circa l'obbligatorietà di
adempimenti verso organismi estranei al rapporto di lavoro e non immediatamente
riconducibili al trattamento economico e normativo della mano d'opera; nessun dubbio può;
invece, sussistere sulla base della nuova formulazione che sancisce l'obbligatorietà
indistintamente ed integralmente, di tutte le norme del contratto nazionale e degli
accordi locali integrativi, tra le quali sono comprese, ovviamente, quello che prevedono
gli obblighi sopra ricordati.
Resta, perciò
confermato che i competenti uffici dell'Amministrazione avranno cura di accertare nei modi
ritenuti più idonei; anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
previste, che le imprese appaltatrici, in conformità all'impegno assunto di osservare
integralmente i contratti ed accordi collettivi, abbiano adempiuto, tra l'altro, agli
obblighi specifici inerenti alla Casse Edili, agli Enti Scuola e all'Istituto
dell'anzianità di mestiere.
Circa gli
obblighi nei confronti delle Casse Edili si ritiene opportuno chiarire, nell'occasione che , ai fini
considerati, non è influente la sentenza n. 129 del 13 luglio 1963, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittima l'estensione erga omnes delle clausole dei
contratti collettivi del settore della edilizia concernenti le Casse Edili, giacché la
pronuncia di illegittimità costituzionale non attiene al contenuto delle clausole
contrattuali, bensì alla loro estraneità rispetto alle materie per le quali il Governo
era stato autorizzato ad emanare norme delegate;
c) Con la precisazione di cui al terzo capoverso
della clausola l'impresa è tenuta all'osservanza integrale dei contratti sopra precisati,
"indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura (impresa
individuale, società di persone, di capitali ecc.) e dimensione (grande, piccola o media
impresa ) dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o
sindacale ".
Con ciò si è
voluto porre in migliore evidenza la finalità primaria della clausola stessa, intesa a
realizzare, nell'interesse generale, la parità concorrenziale di tutte le imprese
appaltatrici di opere pubbliche sul piano degli oneri derivanti dall'applicazione dei
contratti collettivi di lavoro.
D'altra parte,
si osserva incidentalmente "il richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 25
novembre 1966 e negli accordi locali integrativi dello stesso, risultano stipulati per
tutte le imprese edili ed affini e per gli operai ad esse dipendenti, senza che rilevi la
natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Per quanto concerne la clausola di
cui al punto 3 della circolare n. 6064 (§568) il testo della stessa, coerentemente con le
variazioni apportate alla clausola di cui al punto 1), è stato modificato nel senso che
il pagamento delle somme accantonate potrà avvenire solo quando lIspettorato del
lavoro abbia accertato lintegrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
nazionale e dagli accordi locali, mentre laccenno contenuto nella precedente
formulazione della clausola alla corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto,
poteva sembrare riferirsi unicamente agli obblighi di carattere retributivo.
Infine, è stata soppressa la
previsione contenuta nel precedente testo della clausola, secondo la quale poteva
autorizzarsi il pagamento allimpresa dalle somme accantonate qualora venisse
accertato, dallIspettorato del lavoro, che leventuale vertenza era stata
definita.
Si è, infatti, ritenuta più rispondente alle finalità delle clausole in esame
che, anche in caso di vertenza, il pagamento delle somme accantonate venga effettuato solo
quando lIspettorato del lavoro abbia accertato che gli obblighi derivanti dai
contratti e accordi collettivi di lavoro, sono stati, comunque, integralmente adempiuti.