PREFETTURA DI SASSARI
Prot. ° 2824/12..1/Gab Sassari, 12.10.1998
AI SIGG. RESPONSABILI DEGLI
ENTI APPALTANTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
(Vedi elenco)
OGGETTO: Lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La diffusione del lavoro nero e della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili, sta emergendo come fenomeno di rilievo nel territorio della nostra provincia
Nel corso di appositi incontri promossi da questa Prefettura per meglio conoscere e prevenire tali fenomeni si è constatato che, pur esistendo una normativa di tutela, riconfermata nel corso degli anni dal legislatore e richiamata con numerose circolari dai Ministeri competenti , lattuazione di tali disposizioni da parte degli stessi Enti appaltanti è spesso molto parziale.
Come è facilmente comprensibile, da una non rigorosa vigilanza sugli adempimenti derivano situazioni che da un lato non tutelano gli interessi dei lavoratori i quali vengono esposti allinsicurezza sociale ed a rischi di infortuni talvolta mortali, e dallaltro non rispondono a esigenze di giustizia e equità, non ponendo sullo stesso piano di una leale concorrenza le imprese corrette e le imprese che non lo sono.
E evidente, pertanto, linteresse dellAmministrazione pubblica a esercitare con puntualità i previsti controlli in tutte le fasi di esecuzione dellopera e assumere anche ogni iniziativa per impedire il verificarsi di distorsioni del sistema che potrebbero celare anche fenomeni di massiccia evasione contributiva e fiscale, oltre a provocare condizioni di lavoro pregiudizievoli per le maestranze addette.
Richiamata quindi lattenzione sulla enorme valenza sociale, economica, di sicurezza e di equità del mercato, si invitano gli Enti in indirizzo ad una puntuale osservanza di tutte le norme in materia di lavori pubblici e alladozione del facsimile allegato per le comunicazioni di rito a tutti gli enti interessati, sin dal momento della stipula del contratto di appalto.
Per prevenire le disfunzioni in argomento anche nel settore del lavoro privato i Sindaci sono pregati di valutare lopportunità di inserire allinterno dei regolamenti edilizi di ciascun Comune delle clausole attraverso le quali i soggetti destinatari di concessioni edilizie, allatto della comunicazione di inizio lavori dimostrino di aver inviato agli Enti Istituzionali (INPS, INAIL, CASSA EDILE, EDILCASSA, ASL, DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO SERVIZIO ISPEZIONE) i dati relativi allimpresa esecutrice e la notifica preliminare prevista dallart. 11 del D. lgs. 494/96.
Al fine di agevolare la ricerca normativa in materia, nonchè di razionalizzare la modulistica delle comunicazioni dobbligo, un apposito gruppo di lavoro, costituito da tutti gli organismi istituzionalmente preposti, ha redatto un documento di facile e immediata consultazione, che si trasmette con preghiera di voler adeguare le relative procedure quanto prima possibile.
IL PREFETTO
(Stefano Narduzzi)
Allegati
E N T E A P P A L T A N T E
__________________________________________________________________________
Data_____________
Spett.le
Spett.le
D.P.L. - Servizio Ispezione
I.N.A.I.L.
Via dei Mille, 29
Piazza Marconi, 8
07100 Sassari
07100 Sassari
Spett.le
Spett.le
AUSL - Serv. SPISAL
Cassa Edile
Via Zanfarino, 23/b
Via Copenaghen, 16/18
07100 Sassari
07100
Sassari
Spett.le
Spett.le
INPS
Edilcassa
Via Zanfarino, 31
Viale Trieste
07100 Sassari
09100 Cagliari
Prot. ............
Oggetto: Comunicazione stipula contratto di appalto e notifica preliminare ex art.11 D.Lgs.494/96.
Ai fini di legge si comunica che in data
.................. è stato stipulato un contratto di appalto con l'Impresa
........................................................................ con sede in
.......................................................................................................................
C.F. ..................................... P.I.
............................................, per i lavori con le caratteristiche appresso
indicate:
1) Descrizione dei
lavori:.......................................................................................
........................................................................................................................
2) Indirizzo cantiere:
...........................................................................................
3) Presumibile data di inizio dei lavori in cantiere: .......................
4) Durata presunta dei lavori in cantiere: ......................
5) Ammontare complessivo dei lavori: ........................
6) Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta): .........................
7) Numero presumibile massimo dei lavoratori da occupare: ................
8) Importo presumibile e incidenza mano d'opera: .....................
...........%
9) Nominativo Coordinatore in fase di
progettazione:...................................................
10) Nominativo Coordinatore in fase di esecuzione:
....................................................
11) Nominativo Responsabile dei lavori:
....................................................................
Imprese Subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
Impresa Indirizzo Importo subappalto
................................................
.....................................
.........................
................................................
..................................... .........................
................................................
..................................... .........................
................................................
..................................... .........................
RIFERIMENTI NORMATIVI
Partecipazione a gara d'appalto.
D.Lgs.406/91. Attuazione della direttiva CEE negli appalti pubblici.
Art.18. Esclusioni.
Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 20 e 21 della Legge n.57/62, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:
e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza.
Comunicazione stipula contratto di appalto
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.11907/1948
Non appena stipulato il contratto di appalto (art.7 Capitolato generale) dovrà darsene notizia: 1) al Circolo dell'Ispettorato dl Lavoro; 2) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 3)alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie; 4) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni.
Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: natura dei lavori, località in cui essi debbono svolgersi, impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, data del contratto, termine fissato per l'ultimazione dei lavori, numero presumibile di operai da impiegare per l'esercizio di essi, importo globale approssimativo della spesa per la mano d'opera da impiegare nei lavori.
La mancata tempestiva segnalazione darà luogo a responsabilità disciplinari.
Legge n.55/90.
Art.18 c.7.
L'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.
D.P.C.M. 55/91. Art.9
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Legge 494/96 art.11
Notifica preliminare.
Allegato III
Contenuto della notifica preliminare.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Nome e indirizzo del committente.
4. Natura dell'opera.
5. Nome e indirizzo del responsabile dei lavori.
6. Nome e indirizzo del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera.
7. Nome e indirizzo del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10.Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11.Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12.Identificazione delle imprese già selezionate.
13.Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Stati di avanzamento
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.11907/1948
All'atto del rilascio di ogni certificato di acconto (art.57 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere) dovrà darsi notizia di tale provvedimento, con indicazione della somma, 1) al Circolo dell'Ispettorato dl Lavoro; 2) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 3)alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie; 4) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni.
La mancata tempestiva segnalazione darà luogo a responsabilità disciplinari.
Decreto 16 Luglio 1962, n° 1063 del Presidente della Repubblica.
Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 17 - Trattamento dei lavoratori.
Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori
In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.
I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.
Circolare n° 13534 del 12 luglio 1985
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici
Si dispone che i capitolati speciali, le lettere d'invito o i relativi contratti contengano le seguenti clausole:
1)"Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad osservare le clausole pattizie Nazionali e Provinciali sulle Casse Edili ed Enti scuola.
L'impresa si obbliga, infine, ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale"
2)"L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3)"In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro e dalle Casse Edili, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli Uffici predetti , l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento di danni".
Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L..
Ministero dei Lavori Pubblici.
Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
1) "Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gi operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del c.c.n.l. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.
Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a noma della contrattazione collettiva di categoria.
Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
Legge 55/90 art.18 c.7
L'appaltatore e, suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione o Ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ( Casse Edili).
D.P.C.M. 55/91. Art.9
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (Casse Edili), dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Stati finali
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.11907/1948
Dopo che sia avvenuta la chiusura della contabilità e prima che gli atti siano trasmessi al collaudatore (artt.63 - 64 e 65 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere) dovrà darsi notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori indicando l'importo complessivo dei lavori eseguiti, 1) al Circolo dell'Ispettorato dl Lavoro; 2) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 3)alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie; 4) alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni.
Dovrà segnalarsi anche, a titolo di sommaria indicazione la aliquota di tale importo complessivo che è presumibilmente corrispondente alla spesa sostenuta dall'Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.
La mancata tempestiva segnalazione darà luogo a responsabilità disciplinari.
Circolare n.13534 del 12 Luglio 1985 Regione autonoma Sardegna - Assessorato LL.PP..
(vedere Stati di avanzamento)
Circolare n.del 13 maggio 1986 n.880/U.L. Ministero dei Lavori Pubblici.
(vedere Stati di avanzamento)