IL
CONSIGLIO
Q/122
Legislazione
nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici
In
particolare, in un bando di gara della provincia di Bolzano era previsto per le imprese
concorrenti lobbligo di presentare, allesito della aggiudicazione, il
certificato di collaudo, in caso di opere pubbliche o il certificato di regolare
esecuzione a regola darte di almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di
quello) a base dasta, eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente alla
gara.
La
disposizione era conforme al contenuto dellart. 46 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, il quale indicava, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare
di appalto relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria,
liscrizione allalbo nazionale costruttori per la categoria e la classifica
prescritta imponendo, altresì, che limpresa nel quinquennio precedente alla
gara abbia eseguito a regola darte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40%
(di quello) a base dasta ed ascrivibile alla categoria prevalente, da certificarsi,
in caso di opere pubbliche, da certificato di collaudo.
La
stessa, tuttavia, non teneva conto del disposto degli artt. 2 e 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e contrastava con lart. 10 del decreto legge
30 dicembre 1999, n. 502, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando
secondo cui limporto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della
pubblicazione del bando stesso doveva essere comprovato da certificati di esecuzione
dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori
(medesimi) sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non già dal
certificato di collaudo.
Analogamente,
in alcuni bandi di gara dei comuni di Licata e di Comiso, e dellAzienda policlinica
dellUniversità di Catania non si era tenuto conto delle prescrizioni relative alla
qualificazione delle imprese di cui allindicato decreto legge n. 502/99 e al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 verosimilmente nel presupposto
della non applicabilità delle stesse alle gare indette nellambito della regione
Sicilia.
Veniva,
infine, acquisita la circolare prot. n. 4761 del 17 marzo 2000 dellassessorato dei
lavori pubblici della regione Sardegna, secondo cui le disposizioni del regolamento di cui
al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 non troverebbero applicazione con riferimento agli
appalti relativi a lavori di interesse regionale.
Va
rilevato che lart. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni stabilisce che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti
infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della legge
stessa costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della
legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dellart. 117 della Costituzione.
Tra
i principi generali contenuti nella legge-quadro indicata, come affermato nella sentenza
della Corte costituzionale 23 ottobre 1995, n. 482, è da ritenere ricompreso quello della
unicità del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici; sicché, non è consentito alle regioni, anche a statuto speciale ed alle
province autonome, prevedere che i bandi di gara relativi a lavori di interesse regionale
richiedano requisiti per la qualificazione diversi da quelli stabiliti in generale per
tutti gli esecutori di lavori pubblici e come individuati dal decreto legge 30 dicembre
1999, n. 502 e successivamente dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Regolamento, questultimo, recante listituzione del nuovo sistema generale di
qualificazione delle imprese quale previsto dallart. 8 della legge quadro n. 109/94
indicata ed il cui comma 1, dellart. 1 esplicitamente individua fra i destinatari
della nuova normativa le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano.
Né
rileva che avverso la normativa indicata sia stata proposta impugnazione alla Corte
Costituzionale per conflitto di attribuzione, atteso che dal rimedio esperito non può
farsi derivare una sospensione dellefficacia della normativa statale suddetta, allo
stato unica normativa applicabile ad ogni tipo di gara, salvo eventuale successivo diverso
avviso della Corte Costituzionale, anche con riferimento a quanto stabilito dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale, nel ripartire le competenze tra lo Stato e le
regioni, allart. 93, comma 1, lett. f), mantiene alla competenza dello Stato le
funzioni, tra laltro, relative alla regolamentazione e alla vigilanza
relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
E da ritenere
conseguentemente che:
1.
Tra i principi generali di cui alla legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni applicabili alle regioni ed alle province
autonome, vi è quello della unicità del sistema di qualificazione delle imprese,
istituito ai sensi di quanto disposto dallart. 8, comma 2, della stessa indicata
legge.
2.
La qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici è
disciplinata dal regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 al quale devono
conformarsi i bandi di gara ancorché relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.
I
Consiglieri
Il Presidente
Il Segretario